Statuto dell’IBV-A


STATUTO DELL’ISTITUTO DI BIOETICA PER LA VETERINARIA E L’AGROALIMENTARE

TITOLO 1 – Ragione sociale, sede, oggetto, durata

Articolo 1 – Denominazione

  1. È costituita in Roma l’associazione “Istituto di Bioetica per la Veterinaria e l’Agroalimentare”, acronimo IBV-A, richiamata nel seguito del presente statuto come “Istituto”, a norma dell’art.14 e seguenti del Codice Civile.
  2. L’Istituto opera nello spirito dei documenti elaborati dal Comitato Bioetico per la Veterinaria (CBV) istituito presso l’Ordine dei Veterinari della Provincia di Roma e ne fa propri i principi e i valori.

Articolo 2 – Sede

  1. L’Istituto ha sede legale presso il Dr. Pasqualino Santori in via S. Carlo a Palidoro n. 130, 00050 Passoscuro-Fiumicino (RM), e sede secondaria presso il Dr. Domenico Pignone in via Chiancaro n. 2, 70010 Adelfia (BA). Per lo svolgimento delle attività statutarie possono essere istituite altre sedi secondarie e sezioni in Italia e all’estero.
  2. Con delibera del Comitato direttivo, l’Istituto può aderire ad altri enti, consorzi, reti e organismi italiani o stranieri quando ciò sia utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 3 – Oggetto e finalità

  1. L’Istituto è un ente culturale non a fini di lucro, apartitico e aconfessionale. Esso si propone di costituire un punto d’incontro e di discussione tra quanti – enti, istituzioni, imprese e persone fisiche – siano interessati: (i) al riconoscimento del ruolo fondamentale della veterinaria in tutti gli ambiti professionali e al progresso della professione; (ii) alla promozione della figura e della professionalità degli agricoltori, degli agronomi e di tutti gli operatori del comparto agroalimentare, comprese l’industria e la distribuzione; (iii) allo sviluppo sostenibile della filiera agroalimentare e al progresso scientifico e tecnologico in questo settore nonché alla diffusione di pratiche eticamente fondate nelle produzioni agroalimentari; (iv) alla tutela degli animali quali esseri senzienti, alla promozione della ricerca scientifica in questo campo e all’individuazione di pratiche eticamente fondate nel rapporto uomo-animale, (v) allo sviluppo degli studi di bioetica e di scienze umane e sociali riguardanti gli animali e l’ambiente nonché le tematiche sopra elencate. Tutti i punti precedenti hanno eguale importanza al fine del raggiungimento degli obiettivi statutari.
  2. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Istituto si propone in particolare di:
    • svolgere attività di ricerca sulle tematiche di interesse anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
    • elaborare e diffondere documenti, codici etico-deontologici, linee guida e pareri di consulenza etica su materie pertinenti;
    • promuovere e stimolare il dibattito culturale e politico sui problemi relativi ai settori di proprio interesse, con l’obiettivo di coinvolgere tutte le necessarie competenze e di proporre istanze e pareri qualificati agli organi decisionali e alle istituzioni;
    • fornire un supporto tecnico-scientifico al Legislatore e promuovere l’emanazione di provvedimenti legislativi e normativi atti a diffondere le migliori pratiche nei settori di interesse;
    • creare e mantenere rapporti con le istituzioni tecnico-scientifiche, con gli organismi dedicati all’etica e alla bioetica nonché con le organizzazioni professionali dei settori di proprio interesse, in sede nazionale e internazionale;
    • realizzare, promuovere e concedere il proprio patrocinio a convegni e ricerche utili alla migliore comprensione dei fenomeni di interesse e alla loro regolazione;
    • organizzare corsi di formazione specialistici ed eventi dedicati al grande pubblico;
    • fornire ai mass media supporto documentale al fine di favorire una corretta informazione e l’approfondimento delle tematiche di interesse dell’Istituto.

Articolo 4 – Durata

  1. La durata dell’Istituto è illimitata. Il suo eventuale scioglimento viene deliberato dall’Assemblea dei soci ai sensi dell’Art. 17 del presente statuto.

TITOLO 2 – Patrimonio

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate dell’Istituto

  1. Il patrimonio dell’Istituto è costituito da beni mobili e immobili che provengono all’Istituto a qualsiasi titolo, dagli avanzi netti di gestione e da redditi derivanti dal patrimonio nonché da qualsiasi risorsa finanziaria ammessa dall’ordinamento vigente e compatibile con il presente statuto. In particolare, da: fondi reperiti da bandi per lo svolgimento di studi, ricerche e attività coerenti con la propria missione, contributi da parte di enti pubblici e privati, quote pagate dai soci, emolumenti per attività anche di formazione e servizi, elargizioni di associati o di terzi (persone fisiche o enti), donazioni, eredità e legati.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Istituto è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura di € 600,00 (Euro seicento/00) versati pariteticamente dai fondatori stessi.
  3. Il Consiglio direttivo stabilisce la quota annuale di iscrizione all’Istituto. Per il 2018 la quota assomma a € 25,00 (Euro venticinque/00).
  4. L’adesione all’Istituto non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all’Istituto di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  5. I versamenti al fondo di dotazione dell’Istituto possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto. Essi non creano altri diritti di partecipazione. Altresì, in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Istituto, né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’Istituto può essere avanzata richiesta di rimborso di quanto versato all’Istituto.

TITOLO 3 – Soci

Articolo 6 – Categorie di soci

  1. Sono soci dell’Istituto i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari. 
  2. L’adesione all’Istituto comporta il pagamento della quota annuale di iscrizione ed è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  3. L’adesione all’Istituto conferisce all’associato, in regola con il pagamento delle quote associative entro il 31 marzo di ogni anno, il diritto di voto nell’assemblea dei soci per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi dell’Istituto nonché per ogni deliberazione attribuita per competenza all’assemblea
  4. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Istituto e alla stipula dell’atto costitutivo.
  5. Sono soci ordinari dell’Istituto le persone fisiche o entità giuridiche di cui al c. 9 del presente articolo che aderiscono all’Istituto nel corso della sua esistenza.
  6. Sono soci onorari le persone fisiche prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra quanti all’esterno dell’Istituto abbiano contribuito meritoriamente alle sue finalità. Il socio onorario è esonerato dal versamento delle quote annuali. Il Consiglio direttivo può, per meriti superiori, nominare uno o più presidenti onorari. Questi partecipano alla vita associativa al pari degli altri soci e possono essere delegati dal Presidente o dal Consiglio direttivo per specifiche funzioni.
  7. La suddivisione dei soci nelle categorie succitate non implica alcuna differenza di trattamento rispetto ai diritti e doveri nei confronti dell’Istituto, tranne nei casi esplicitamente previsti dal presente statuto.
  8. Per aderire all’Istituto è necessario presentare una specifica domanda al Consiglio direttivo. La domanda implica la condivisione delle finalità dell’Istituto e l’impegno a osservarne lo statuto.
  9. Gli associati possono essere anche persone giuridiche ed enti per tramite di loro rappresentanti espressamente incaricati.
  10. Il Consiglio direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione entro un mese dal loro ricevimento.
  11. Il socio può in qualsiasi momento notificare la volontà di recesso a mezzo comunicazione scritta. Il recesso ha efficacia immediata e non comporta il diritto di rimborso della quota annuale eventualmente versata per l’anno relativo alla domanda di recesso.
  12. In caso di inadempienza agli obblighi di versamento della quota annuale entro l’anno di pertinenza oppure di altri gravi motivi di incompatibilità, il socio può decadere dall’Istituto con deliberazione insindacabile del Consiglio direttivo. L’esclusione ha effetto dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.
  13. I soci e gli organi dell’Istituto di cui all’art. 7, previa delibera dell’Assemblea, possono ricevere compensi o emolumenti quale corrispettivo di specifiche attività svolte oppure in ragione dell’ufficio ricoperto. È previsto il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio ricoperto, previa autorizzazione del Presidente.

TITOLO 4 – Organi e Amministrazione

Articolo 7 – Organi dell’Istituto

  1. Sono organi dell’Istituto:
  • il Presidente;
  • il Consiglio direttivo;
  • l’Assemblea dei soci;
  • Il Direttore scientifico;
  • il Collegio dei Revisori.

Articolo 8 – Il Presidente

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Istituto e compete l’attuazione degli indirizzi emanati dal Consiglio direttivo.
  2. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell’Istituto, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  3. Il Presidente cura la gestione della cassa dell’Istituto e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione, e li sottopone per l’approvazione al Consiglio direttivo e successivamente all’Assemblea dei soci.
  4. Ove si renda necessario, il Presidente può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo gli organi dell’Istituto o soci dello stesso nonché persone ritenute di interesse per le finalità e i programmi dell’Istituto.
  5. In caso di assenza o temporaneo impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo a svolgere le proprie funzioni. Altresì, può delegare singoli soci per specifichi incarichi.

Articolo 9 – Il Consiglio direttivo

  1. L’Istituto è gestito da un Consiglio direttivo composto da tre a cinque membri compreso il Presidente. Ne fanno parte di diritto i soci fondatori. Ne fanno altresì parte due soci eletti dall’Assemblea dei soci.
  2. I Consiglieri eletti sono soci dell’Istituto, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
  3. Qualora i consiglieri siano in numero minore a tre, l’intero Consiglio direttivo si intende decaduto e occorre dare luogo alla sua rielezione.
  4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso può cooptare un suo sostituto dall’elenco dei votati procedendo a partire dal primo dei non eletti. Il consigliere cooptato dura in carica per il periodo residuo del mandato del Consiglio direttivo e decade contestualmente agli altri consiglieri.
  5. Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
    • l’elezione del Presidente al suo interno;
    • la nomina del Direttore scientifico;
    • l’eventuale nomina di responsabili di aree scientifico-disciplinari, cooptati tra i soci dell’Istituto su proposta del Direttore scientifico;
    • la gestione dell’Istituto in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi generali approvati dall’Assemblea dei soci;
    • il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi approvati;
    • la definizione degli indirizzi generali di gestione dell’Istituto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
  6. Il Consiglio direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Presidente.
  7. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri o dal Collegio dei Revisori, e comunque almeno una volta all’anno. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta o per via telematica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
  8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente ed è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  10. È ammessa la partecipazione al Consiglio per via telematica.

Articolo 10 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci e si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Essa inoltre:
    • provvede all’elezione di due componenti del Consiglio direttivo e alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • delibera sulle modifiche a statuto e regolamenti;
    • delibera sull’eventuale corresponsione di emolumenti individuali ai componenti gli organi statutari o ad altri soci con incarichi definiti;
    • discute gli argomenti all’ordine del giorno ed esamina la documentazione trasmessa dal Presidente;
    • delibera su tutte le questioni non attribuite alla competenza degli altri organi;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Istituto e la devoluzione del suo patrimonio.
  2. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno e ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ove ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno tre componenti del Consiglio direttivo oppure dal Collegio dei Revisori. L’Assemblea è convocata di massima nel territorio della Provincia di Roma ed è ammessa la partecipazione in videoconferenza nei limiti degli strumenti tecnologici disponibili.
  3. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico, e contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima sia in seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare. Essa viene spedita, anche telematicamente, a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro Soci, nonché ai componenti del Consiglio direttivo, al Direttore scientifico e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell’adunanza.
  4. L’Assemblea dei soci è validamente costituita e atta a deliberare qualunque sia il numero dei presenti.
  5. Ogni socio dell’Istituto ha diritto a un voto. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Istituto che non sia revisore o dipendente.
  6. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.
  7. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Istituto e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.
  8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente del Consiglio direttivo delegato dal Presidente.

Articolo 11 – Il Direttore scientifico

  1. Il Consiglio direttivo nomina il Direttore scientifico dell’Istituto.
  2. Il Direttore scientifico ha compiti di proposta, pianificazione, gestione, coordinamento e promozione di specifiche attività di carattere scientifico dell’Istituto, comprese iniziative di formazione e divulgazione, da svolgersi in raccordo col Presidente e col Consiglio direttivo.
  3. Il Direttore scientifico resta in carica due anni rinnovabili.

Articolo 12 – La Segreteria tecnico-scientifica

  1. L’Istituto può dotarsi di una Segreteria tecnico scientifica con compiti amministrativi, organizzativi, gestionali e di supporto scientifico.
  2. Ove istituita, la Segreteria è affidata a un Coordinatore. Il Consiglio direttivo ne stabilisce l’eventuale compenso.
  3. Il Coordinatore della Segreteria tecnico-scientifica ha i poteri gestionali, finanziari e amministrativi che il Presidente gli delega. Nello svolgimento di questi compiti può avvalersi di consulenti e servizi esterni su mandato del Consiglio direttivo
  4. Il Coordinatore della Segreteria tecnico-scientifica svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze e coadiuva il Presidente e il Consiglio direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie per il funzionamento dell’Istituto; partecipa di diritto ai lavori del Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare. Altresì, cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio direttivo nonché del Libro soci dell’Istituto. Tiene inoltre il libro delle deliberazioni degli organi dell’Istituto.

Articolo 13 – Il Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare e il Coordinatore del Comitato

  1. Il Consiglio direttivo istituisce il “Comitato bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare”, acronimo CBV-A, e nomina il Coordinatore del Comitato tra i soci dell’Istituto che resta in carica per tre anni, rinnovabile.
  2. Il Consiglio nomina i componenti del Comitato tra esperti di elevata qualificazione, in numero non inferiore a 10 e non superiore a 40. I componenti restano in carica tre anni, rinnovabili.
  3. La composizione del CBV-A può essere integrata in qualunque momento nel corso del mandato da ulteriori componenti fino al limite massimo di cui al punto precedente.
  4. L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Roma ha diritto a essere rappresentato nel CBV-A dal proprio presidente e a nominare un ulteriore componente.
  5. Il Consiglio Direttivo dota il Comitato di un regolamento interno che, inter alia, individua i compiti del Coordinatore.
  6. Il CBV-A elabora documenti di orientamento e indirizzo etico, linee guida e pareri di consulenza etica relativamente ai settori scientifico-disciplinari di interesse e svolge attività di alta consulenza all’Istituto e ad enti pubblici e privati.
  7. Il Presidente dell’Istituto assume ex officio la presidenza del CBV-A.
  8. Possono essere componenti del CBV-A i soci dell’Istituto nonché personalità esterne selezionate tra accademici, ricercatori, esponenti delle istituzioni e della società civile, professionisti del settore ed esperti di comprovata competenza.

Articolo 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei revisori è composto da uno a tre revisori eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.
  2. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e l’eventuale compenso valgono le norme che vengono deliberate dal Consiglio direttivo nel rispetto dell’ordinamento.

Articolo 15 – Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’Istituto chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio relativo all’anno di costituzione dell’Istituto si intende chiuso al 31 dicembre 2018.
  2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo per l’esercizio in corso, entrambi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. I bilanci vengono depositati in visione presso la sede dell’Istituto e trasmessi ai soci quindici giorni prima dell’assemblea convocata per la loro approvazione.
  4. I bilanci preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea dei soci ogni anno entro il mese di maggio.

Articolo 16 – Avanzi di gestione

  1. All’Istituto è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Istituto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. L’Istituto ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO 5 – Scioglimento, leggi applicabili e procedure

Articolo 17 – Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Istituto ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. L’Assemblea delibera lo scioglimento con la maggioranza dei due terzi e nomina il liquidatore.

Articolo 18 – Clausola compromissoria

  1. Qualunque controversia sorga in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Roma.

Articolo 19 – Legge applicabile

  1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si farà riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Articolo 20 – Norme transitorie

  1. All’atto di costituzione dell’Istituto, i Soci fondatori di cui all’articolo 3 dello Statuto provvedono all’elezione del Consiglio Direttivo.
  2. Nella prima riunione, contestuale alla costituzione dell’Istituto, il Consiglio direttivo provvede all’elezione del Presidente, alla nomina del Direttore scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti nonché all’istituzione del CBV-A e alla nomina del suo Coordinatore. Altresì, valuta ai fini del loro accoglimento eventuali domande di associazione all’Istituto.
  3. Il Consiglio direttivo provvede agli ulteriori adempimenti statutari non appena raggiunto il numero di 20 soci.

Il presente statuto rispecchia le modifiche deliberate dall’Assemblea dei soci in data 25 gennaio 2019 e 31 maggio 2023